CIRCOLARE: Nuovi codici per la fatturazione elettronica
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 99922/2020 prevede nuove specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica in vigore, in via provvisoria, dal 01/10/2020 e, in via definitiva, dal 01/01/2021.
Dal 01/01/2021 pertanto il Sistema di Interscambio SDI accetterà solo fatture emesse nel rispetto dei requisiti delle specifiche tecniche di cui alla versione 1.6.
Le modifiche che sono state introdotte al fine di permettere un controllo più puntuale e e corretto dei documenti inviati allo SDI riguardano la tipologia di documento, il codice natura e il campo tipo ritenuta.
Modifiche tipo documento
TD01 | fattura |
TD02 | acconto/anticipo su fattura |
TD03 | acconto/anticipo su parcella |
TD04 | nota di credito |
TD05 | nota di debito |
TD06 | parcella |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | autofattura per splafonamento |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) |
TD25 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Per quanto riguarda i codici TD01, TD02, TD03, TD04, TD05 e TD06, nulla cambia rispetto alla precedente normativa.
Il codice TD26 identifica le fatture emesse in occasione di cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni.
I codici TD16, TD17, TD18 e TD19 rappresentano una sostanziale novità di questo provvedimento, permettono infatti la compilazione della cosiddetta autofattura (o integrazione) per gli acquisti di beni e servizi che devono essere effettuati in regime di reverse charge.
La compilazione e il successivo invio dei documenti integrati tramite Sdi non è obbligatorio, rimane la possibilità di integrazione secondo le precedenti modalità, ovvero in cartaceo senza invio allo Sdi.
L’invio tramite Sdi delle integrazioni o autofattura relative a fatture fornitori ricevute dall’estero permette di evitare la compilazione dell’esterometro mentre resta in vigore l’obbligo della compilazione dei modelli INTRA.
Si ricorda che i codici TD10 e TD11 sono codici relativi la tipologia di documento riservati alla compilazione dell’esterometro e identificano fatture ricevute da fornitori comunitari rispettivamente per beni e servizi.
Sempre per quanto riguarda la compilazione dell’esterometro le fatture fornitori extraue vanno dichiarate con il codice TD01 mentre non c’è obbligo di dichiarazione per le operazioni di importazione con bolla doganale.
Per le specifiche di compilazione si rimanda alla guida dell’agenzia delle entrate in allegato alla presente circolare.
Modifiche codice natura
N1 | escluse ex art. 15 |
N2 | non soggette |
N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
N2.2 | non soggette – altri casi |
N3 | non imponibili |
N3.1 | non imponibili – esportazioni |
N3.2 | non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | esenti |
N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 | inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di auto fatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
N6.1 | inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 | inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | inversione contabile – altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
Mentre per N1 (operazioni escluse, art. 15), N4 (esente art. 10), N5 (operazioni soggette a regime del margine e iva non esposta in fattura) e N7 (iva assolta in altro stato Ue) nulla cambia, i codici natura N2, N3 e N6 vengono suddivisi in base alle diverse casistiche come da tabella.
Modifica codici ritenuta d’acconto
RT01 | ritenuta persone fisiche |
RT02 | ritenuta persone giuridiche |
RT03 | contributo INPS |
RT04 | contributo ENASARCO |
RT05 | contributo ENPAM |
RT06 | altro contributo previdenziale |
Vengono specificate le ritenute d’acconto in base al tipo di contributo previdenziale apposto in fattura.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si inviano i migliori saluti.